(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 16 del 28 marzo 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE A SEGUITO DI RINVIO, HA APPROVATO CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA, DEI COMPONENTI IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA HA PROMOSSO LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE LA CORTE COSTITUZIONALE HA RIGETTATO IL RICORSO DEL GOVERNO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico All'art. 61 della legge regionale n. 9 del 28 marzo 1975 dopo il primo comma viene aggiunto il seguente: "Il dipendente, che abbia compiuto il 65 anno di eta' senza aver maturato il diritto al trattamento minimo di pensione secondo le norme dell'ordinamento degli istituti di previdenza, e' mantenuto in servizio fino al raggiungimento del diritto e comunque non oltre il 70 anno di eta'". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria. Catanzaro, addi' 21 marzo 1988 OLIVO