(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale
           della regione Calabria n. 16 del 28 marzo 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                  A SEGUITO DI RINVIO, HA APPROVATO
             CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA, DEI COMPONENTI
                     IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
               HA PROMOSSO LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA'
                  DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
                 HA RIGETTATO IL RICORSO DEL GOVERNO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   All'art.  61  della legge regionale n. 9 del 28 marzo 1975 dopo il
primo comma viene aggiunto il seguente:
   "Il  dipendente, che abbia compiuto il 65 anno di eta' senza aver
maturato il diritto al trattamento  minimo  di  pensione  secondo  le
norme  dell'ordinamento degli istituti di previdenza, e' mantenuto in
servizio fino al raggiungimento del diritto e comunque non  oltre  il
70 anno di eta'".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo,  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della regione Calabria.
    Catanzaro, addi' 21 marzo 1988
 
                                OLIVO